Regionali 2023, civici al lavoro per le liste. Ma la legge elettorale punisce i piccoli partiti: vediamo come

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Si susseguono dichiarazioni da parte di Movimenti, partiti e associazioni nate in questi ultimi tempi di adesione alla partecipazione alle elezioni regionali.

Bisogna però tener conto di una legge elettorale approvata il 5 dicembre 2017, modificata già a gennaio 2018, per poi subire un’altra modifica nel 2019 e l’ultima nel 2022.

Per capire bene la materia in cui ci stiamo addentrando bisogna leggere la sintesi del testo originario.

Si tratta della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20, recante «Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale». La legge, fra le altre cose, individua un collegio unico regionale; elimina il “listino maggioritario” e attribuisce un premio di maggioranza alla coalizione il cui candidato Presidente ha ottenuto più voti, prevedendo che le liste ad esso collegate ottengano almeno dodici seggi; elimina il voto disgiunto; per accedere alla ripartizione dei seggi introduce uno sbarramento del 10 per cento per le coalizioni e del 3 per cento per le singole liste; prevede che i candidati di un sesso non possano superare il 60 per cento dei candidati di una lista; sancisce l’incompatibilità tra la carica di Assessore e quella di Consigliere regionale, nonché la possibilità che qualora un Consigliere regionale sia nominato Assessore, esso venga sospeso dalla carica per essere sostituito, per la durata del suo mandato in Giunta, dal primo candidato non eletto.

Questo fino a un mese dopo dove viene stabilito il numero esatto della soglia di sbarramento in parte valido anche oggi.

La coalizione di liste (o la lista singola) collegate ad un candidato alla Presidenza della Giunta regionale che abbia ottenuto meno dell’8% dei voti validi sono escluse dalla riparti-zione dei seggi.

Questo significa che bisogna almeno ottenere l’8% dei votanti se ci si candida con una lista sola oppure la coalizione intera deve raggiungere questo numero.

Che significa in termini poveri? Le coalizioni devono raggiungere l’ 8% dei votanti. In termini numerici il quoziente dipende da quanti molisani si recheranno ai seggi, ma considerando che il numero dei residenti è sceso a 290 mila e quello dei votanti a circa 270 mila.

Se si pensa anche al fenomeno dell’astensionismo, in crescita costante in Molise, anche se si recassero alle urne solo 145mila molisani, non si può scendere sotto i 15mila voti per coalizione.

Un numero che sale in base ai votanti e che potrebbe salire anche al doppio qualora ci fosse una ampia partecipazione alle urne.

Un numero impietoso che taglia fuori le piccole formazioni politiche e premia quelle più grandi già presenti in Consiglio regionale.

Nel 2022 cambia la percentuale per il singolo partito che si presenta in coalizione. Non è più del 3% ma del 5% in un blitz del centrodestra in consiglio regionale. Significa che ogni singolo simbolo dovrebbe ottenere almeno 10mila voti anche in caso di altissima astensione.

Se si considera che nel 2019 è stata anche eliminata la surroga che permetteva al primo dei non eletti di una lista della coalizione vincitrice che esprimeva Assessori in Giunta di essere eletto in sostituzione, viene da se che aumenta anche il numero di preferenze che occorrono per entrare in consiglio.

Tutto a favore dei grandi partiti anche tenendo presente che chi non ha rappresentanti in consiglio regionale o in parlamento è tenuto a presentare, insieme alla propria lista, un numero di firme di almeno 300 e massimo 600.

Insomma una serie di regole al limite della democrazia che tagliano la testa ai più piccoli che rischiano di presentare le proprie liste a vuoto permettendo solo a chi è in possesso di grandi numeri, di entrare in consiglio regionale e ottenere quella serie di privilegi che derivano dall’essere parte di un sistema di potere sempre più difficile da scardinare.

Vediamo come si dividono i seggi

Si tratta di un sistema elettorale per l’elezione del Consiglio: proporzionale a turno unico con correttivo maggioritario (e garanzia per le minoranze) Dei 21 seggi del Consiglio:
uno spetta di diritto al Presidente della Giunta (v. supra); almeno. 12, e comunque non più di 14, sono attribuiti alle liste collegate al candidato detto Presidente, a prescindere dal numero di voti conseguito; i restanti (in numero compreso tra 6 e 8) sono attribuiti in ragione proporzionale sulla base di liste di candidati concorrenti, fermo restando che un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il maggior numero di voti validi dopo il candidato eletto alla presidenza.
Il sistema elettorale prevede pertanto un premio di maggioranza volto ad assicurare alle liste collegate al Presidente la maggioranza consiliare con un numero di seggi compreso fra 12 e 1420 . La mancata previsione di una percentuale minima di voti a partire dal raggiungimento della quale far scattare il premio di maggioranza, potrebbe determinare una eccessiva sovrarappresentazione della lista o della coalizione che ottengono la maggioranza assoluta dei seggi nel caso in cui abbiano ottenuto un numero di voti esiguo.. La previsione di un numero massimo di seggi rappresenta una tutela (invero attuale ne stemi tendenzialmente bipolari) per la minoranza.
Come avviene l’assegnazione dei seggi alle coalizioni (o alle singole liste) collegate ai can-didati Presidenti?
Il numero di seggi è calcolato facendo ricorso al metodo proporzionale del quoziente cor-retto (quoziente Hagenbach-Bischoff), ferma restando l’eventuale applicazione del premio di maggioranza o la riduzione di seggi a tutela della minoranza (v. supra).
Si tratta di una soglia minima, ben potendo una singola lista o una coalizione ottenere un numero di seggi maggiore, in ragione del numero di voti ottenuto (art.1, comma 1, della L.R. n.20 del 2017). Ciò anche qualora la singola lista o la coalizione ottenga un numero di voti corrispondente, sulla base del criterio propor-zionale, ad un numero di seggi superiore a 14 (art.1, comma 1, della L.R. n.20 del 2017). 2° Considerando il seggio riservato al Presidente, alle forze di maggioranza vengono pertanto assegnati seggi fra il 62 e il 71 per cento del totale. Sulla possibilità che meccanismi elettorali possano determinare forme di sovrarappresentazione in termini di attribuzione di seggi rispetto ai voti espressi si è espressa la Corte costituzionale con la seni n.1 del 2014, riferita alla legge per l’elezione della Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica (n.270 del 2005). In quell’occasione, nel censurare talune disposizioni della legge, sostenne che “il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza prefigurato dalle norme censurate, inserite nel sistema proporzionale introdotto con la legge n. 270 del 2005, in quanto combinato con l’assenza di una ragio-nevole soglia di voti minima per competere all’assegnazione del premio, è pertanto tale da determinare un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.)”.

In sintesi, l’ufficio elettorale circoscrizionale determina la cifra elettorale di (cioè il totale dei voti conseguiti da) ogni lista o coalizione di liste; la cifra elettorale conseguita da ciascun candidato alla presidenza della Giunta regionale; la cifra elet-torale di ogni candidato di ciascuna lista e ne determina la graduatoria (sulla base delle cifre elettorali).

L’ufficio centrale regionale proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che nella regione ha otte-nuto il maggior numero di voti validi e, ai fini del riparto dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste singole, divide il totale delle cifre elettorali di ciascuna coalizione o lista non riunita in coalizione, comprensive degli eventuali voti ottenuti sola-mente dal candidato alla presidenza della Giunta, per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione unica regionale, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale regionale, trascurando la eventuale parte frazionaria del quoziente.

Attribuisce quindi ad ogni coalizione e lista singola tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna coalizione e lista, tenendo conto, se occorre, dei maggiori resti (se il numero dei seggi da attribuire in complesso.

Il Consiglio regionale é composto da 20 consiglieri, oltre al Presidente della Giunta regione (art.15, comma 1, SrM). Al Consiglio spettano l’esercizio della potestà legislativa e le altre funzioni attribuite dalla Co-stituzione e dalle leggi, determina l’indirizzo politico generale, indirizza e controlla l’azione politica, amministrativa e programmatoria della Regione, delibera gli atti di intervento della Regione nella programmazione nazionale e europea (art.16, SrM). Più nello specifico al Consiglio compete: – approvare le leggi regionali4; – esercitare il potere di richiesta di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;

  • approvare il piano regionale di sviluppo, i programmi di intervento economico, la pianificazione territoriale, la programmazione delle opere pubbliche e le linee direttrici del governo del territorio e dell’or-ganizzazione dei servizi pubblici; – approvare i regolamenti nei casi previsti dalle leggi regionali;
  • indirizzare voti alle Camere e al Governo; – designare i componenti di organi in rappresentanza della Regione;
  • esercitare l’iniziativa legislativa innanzi alle Ca-mere con le modalità previste per l’approvazione delle leggi regionali; – formulare osservazioni in occasione della relazione annuale del Preside. della Giunta sullo stato di at-tuazione del programma;
  • determinare, con apposite risoluzioni, gli orienta-menti della Regione sulle questioni reputate di rile-vante interesse per la comunità regionale o riguar-danti i rapporti con l’Unione europea, con lo Stato, con le altre Regioni o con gli Enti locali; – partecipare, con proprie deliberazioni formulanti indirizzi per la Giunta regionale, alla formazione de-gli atti nomativi dell’Unione europea;
  • verificare, tramite le commissioni, lo stato di attua-zione della programmazione regionale, gli effetti delle leggi regionali ed il loro stato di attuazione, l’o-perato della Giunta e il buon andamento degli uffici, degli enti, delle aziende, delle agenzie e delle società partecipate; – esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalla Co-stituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
    Come si vota? Le modalità di svolgimento delle elezioni sono dettate dalla L.R. n.20 del 20175, come modificata, da ultimo, dall’art.17 della L.R. n.1 del 20186. Per quanto non previsto dalla legge regionale si deve avere riguardo alla disciplina nazionale, ed in particolare alla legge n. 108 del 1968 (“Norme per la elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale”) e alla legge n. 43 del 1995 (“Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario)