La Repubblica del Circo Massimo, Iacovino: libertà di pensiero non equivale a quella di arbitrio

Di Vincenzo Iacovino.
La notizia su fatti e circostanze non vere non è una notizia è viola doveri deontologici.
Dire a una giornalista, peraltro vicedirettrice del Giornale radio della Rai, di essere “devota”a un leader politico e’ offensivo e lesivo di valori e interessi personali, professionali e aziendali.
Offendere pubblicamente una giornalista incaricata di pubblico servizio, minando la sua professionalità, la sua reputazione, la sua autonomia e indipendenza professionale é diffamazione a mezzo stampa.
Ledere il decoro personale e professionale di una persona e un illecito foriero di danni di cui sono chiamati a rispondere l’editore, il direttore responsabile e l’autore dell’articolo.
Si ricorda che il diritto di critica, rappresentando l’esternazione di un’opinione relativamente a una condotta ovvero a un’affermazione altrui, si inserisce nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’articolo 21 della Carta costituzionale e dall’articolo10 della Convenzione EDU.
Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, esso può essere evocato quale scriminante, ai sensi dell’articolo 51 del Codice penale, rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva.In particolare, la nozione di “critica”, quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall’elaborazione giurisprudenziale, rimanda non solo all’area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all’oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore.
I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall’articolo 2 della Constituzione, onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell’espressione, né trasmodare nell’invettiva gratuita, salvo che l’offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico.Nel caso specifico si tratta solo di una fantasiosa invettiva gratuita che ha spinto la giornalista a difendersi per il mio tramite contro un giornalista che cura la rubrica dal nome eloquente “CIRCO MASSIMO”.


