Tar Molise, trasporto pubblico urbano,Iacovino: parola al Consiglio di Stato

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Di Vincenzo Iacovino

IL TAR MOLISE
HA ANNULLATO IL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DEL TRASPORTO PUBBLICO DEL COMUNE DI CAMPOBASSO DEL VALORE DI 23.000.000 DI EURO

Per i giudici amministrativi contratto di avvalimento della società aggiudicataria si conferma irrimediabilmente indeterminato nel suo contenuto, avendo mancato di determinare anche le concrete modalità attraverso le quali si sarebbe potuto “trasferire” il requisito tecnico professionale richiesto dalla legge di gara.
Il contratto non ha difatti fornito i contenuti minimi del programma di formazione cui l’ausiliaria si sarebbe dovuta impegnare, né le modalità di svolgimento concreto della formazione stessa: e, in assenza delle benché minime indicazioni sui contenuti, sulle modalità e sulla durata del pur evocato “percorso formativo”, dalla generica enunciazione dell’impegno dell’ausiliaria alla “predisposizione di un programma di formazione” non era possibile trarre garanzia alcuna dell’effettiva possibilità di trasferimento dell’esperienza dell’impresa ausiliaria al concorrente ausiliato.
Da qui la possibilità di qualificare lo stesso contratto come affetto dal vizio di nullità per indeterminatezza dell’oggetto senza che rilevi che potesse invece essere reputata determinata la causa di avvalimento del requisito tecnico-professionale.

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Per questo motivo il TAR ha annullato la Determinazione Dirigenziale n. 1629 del 6 maggio 2024, avente ad oggetto “Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano del bacino territoriale del Comune di Campobasso – Aggiudicazione definitiva”;

PER L’EFFETTO IL TAR HA DICHIARATO INEFFICACE IL CONTRATTO STIPULATO E HA ORDINATO LA SOSTITUZIONE DELL’AGGIUDICATARIO CON LA SOCIETÀ RICORRENTE.

A QUESTO PUNTO C’È’ DA CHIEDERSI: POTREBBE ESSERE APPLICABILE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO A GARA AGGIUDUCATA?
Premesso che l’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici non
fissa un termine ultimo per l’esercizio del soccorso istruttorio in sede di
gara, in linea di principio, la possibilità di attivare il soccorso istruttorio è
possibile anche dopo l’aggiudicazione, nel caso in cui, dichiarato il possesso
dei requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnico – professionale, il
concorrente, in sede di comprova, produca documentazione insufficiente o
incompleta o errata, comunque, inidonea a dimostrare il requisito così come
posseduto e dichiarato all’atto di presentazione della domanda di
partecipazione (cfr. Cons. Stato, V, 22 febbraio 2021, n. 1540).
A corroborare il principio giurisprudenziale secondo il quale pur in mancanza
di espressa previsione nella lex specialis, è consentito alla stazione appaltante
imporre un termine perentorio per l’invio della documentazione necessaria ai
fini della stipula del contratto d’appalto (eventualmente anche ai sensi
dell’art. 85, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016), rendendosi anzi necessario
ad evitare l’indefinito protrarsi della fase evidenziale precedente (cfr. Cons.
Stato, sez. V, 2 febbraio 2018, n. 738);

ORA LA PAROLA AL CONSIGLIO DI STATO CHE POTREBBE CONCEDERE, CAUTELARMENTE, LA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DELLA SENTENZA DEL TAR IN ATTESA DELLA DECIDIONE DEFINITIVA DI MERITO.

Se non dovesse trovare applicazione il soccorso istruttorio e la decisione dovesse trovare conferma al Consiglio di Stato, chi ha sbagliato avrà provocato un bel danno.

Chi ha gestito, per la società privata, il bando dovra’ dimettersi e pagare i danni sua alla società che a terzi
Chi ha aggiudicato la gara dovrà dimettersi parimenti e pagare i danni.

A questo punto mi auguro che a pagare siano i veri autori delle illegittimità e non i cittadini.