Rendiconto 2022, dalla Corte dei Conti: non corretta la gestione degli extrabudget dei privati accreditati


Criticità emergono, nell’ ambito della relazione della mancata parifica, da parte della Corte dei Conti, del rendiconto 2022, anche nella gestione degli extrabudget alle strutture sanitarie private accreditate.
Sono sottolineate nella relazione di sintesi dalla P Presidente della Sezione del controllo, Lucilla Valente e dai i magistrati Domenico Cerqua, Ruben D’Addio ed Emanuele Petronio.
“Risultano confermate e rinnovate, anche nel 2022- si legge nel documento- le gravi criticità riguardanti i rapporti con gli operatori privati accreditati. Si premette che con decreto del Commissario ad acta n. 35/2022 sono stati definiti i limiti massimi di finanziamento delle prestazioni sanitarie – di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale – erogate dagli operatori accreditati acquisibili dal sistema sanitario regionale per l’anno 2022″.
Nel dettaglio, il tetto complessivo, pari a 101,09 milioni di euro, risulta ripartito tra I.R.C.S.S. Neuromed (41,815 milioni), Gemelli Molise S.p.A. (37,812 milioni) e privati in carico ad A.S.Re.M. (21,463 milioni), dovendo distinguersi per ciascuno di essi la quota destinata ai residenti in Regione (in totale, 48,52 milioni di euro) e ai residenti fuori Regione (nel complesso, 52,57 milioni di euro).

“Tuttavia – continua il documento- anche per l’anno 2022 le strutture private accreditate a diretta gestione regionale non avevano inizialmente sottoscritto i rispettivi contratti per l’acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale come trasmessi. Peraltro, nel corso del 2023, successivamente a sentenze del Consiglio di Stato (n. 3773/2023 e n. 3775/2023) aventi per oggetto gli atti di determinazione dei livelli massimi di finanziamento per il 2020, la Struttura Commissariale, ritenendo che tale giurisprudenza fornisse indicazioni operative cogenti in ordine alla strutturazione del budget, ha rettificato anche gli schemi di accordo contrattuale per l’anno 2022 – con D.C.A. n. 45, del 31 ottobre 2023 – per le strutture Neuromed e Responsible Research Hospital, che hanno quindi sottoscritto i relativi contratti. Del resto, il nuovo art. 4, comma 2, degli schemi contrattuali ha previsto – in disparte le prestazioni cd. “salvavita” – che, in aggiunta al budget, all’Erogatore fossero senz’altro riconosciute le prestazioni erogate in favore dei pazienti residenti extraregionali oltre il tetto di spesa contrattuale, con l’unico vincolo del riconoscimento e rimborso della relativa quota di mobilità interregionale di tali prestazioni in sede di compensazione”.
Secondo la Sezione regionale di controllo, le modalità di gestione dell’extrabudget collegato alla mobilità sanitaria definitivamente adottate non risultano corrette.
“Infatti – continua la relazione- non può condividersi la scelta di predisporre e stipulare accordi contrattuali che, richiamando due pur autorevoli decisioni giurisdizionali riferite alla singola annualità 2020 (peraltro, ovviamente vincolate dal quadro probatorio e dalle argomentazioni sottoposte dalle parti), letteralmente escludano gli accreditati a gestione diretta regionale dai limiti di spesa rimborsabile da parte del servizio sanitario nazionale, di fatto prescindendo (quantomeno, consentendo di prescindere) dalla natura delle prestazioni erogate”.
Come ininterrottamente ricordato dal Tavolo tecnico, il costante superamento dei budget assegnati «comporta, per le regioni coinvolte dal fenomeno, una maggiore spesa non programmata, da dover fronteggiare ex post, dunque al difisori di una sana, efficiente ed economica gestione delle risorse pubbliche, con possibili rilevanti shock economico finanziari, stante il fatto che la struttura privata accreditata emette fattura intestata alla regione sul cui territorio insiste e che quindi ha un impatto sul relativo bilancio sanitario». Pertanto, «ammettere come principio una mobilità di importo indeterminato e indeterminabile ex ante e lasciato alla libertà d’impresa degli erogatori privati accreditati, i quali vengono conseguentemente esclusi da ogni responsabilizzazione circa la programmazione e il controllo dei conti pubblici, costituisce una visione idonea a mettere a rischio permanente la finanza pubblica, oltre che la corretta ed appropriata erogazione delle prestazioni. In altre parole, la maggiore produzione effettuata da privati accreditati è un maggior costo per il SSN, qualunque sia la regione che dovrà sostenerlo. Ogni produzione sanitaria da privati accreditati, posta a carico delle finanze pubbliche, non può non sottostare a vincoli di programmazione al fine di garantire la sostenibilità della finanza pubblica, oltre che a vincoli di appropriatezza. Dunque, non si può aprioristicamente affermare che la mobilità sanitaria extraregionale ha un saldo zero: il saldo zero non è un dato automatico, ma deriva dai reciproci riconoscimenti regionali di costi e ricavi derivanti appunto dalla mobilità sanitaria extraregionale e comunque entro limiti di spesa compatibili con le risorse complessivamente disponibili» (ex plur., verbale del 29 luglio 2023).
Giova, inoltre, ricordare che la costante giurisprudenza della Corte dei conti, considerata la relazione funzionale tra gli enti regionali e le strutture accreditate, che contribuiscono con le proprie funzioni di rilevanza pubblica all’attuazione delle finalità di assistenza sanitaria, sottolinea che proprio l’inerenza all’interesse della collettività giustifica sia l’esborso di danaro (sotto forma di assunzione a carico del bilancio regionale delle prestazioni assicurate, attraverso il sistema della remunerazione tariffaria) che l’esistenza di regole tecniche e operative che definiscono i limiti entro i quali l’attività resa può essere validata. Tali vincoli pubblicistici rilevano anche per quanto concerne «l’osservanza della programmazione della spesa sanitaria e degli obiettivi del suo contenimento, tra cui indubbiamente rientra la non remunerabilità di servizi “extra-budget” […] il dovere di rispettare le convenzioni (in specie la quantità e qualità delle prestazioni stabilite e il connesso limite di spesa) non ha una mera Cc 37 giudizio di parificazione esercizio 2022 – Regione Molise valenza civilistica, ma assume rilievo ai fini della tenuta complessiva del sistema e della concreta attuazione del diritto alla salute […] costituisce violazione di un obbligo di servizio il superamento del cosiddetto tetto di spesa […] qualora non sia stato previamente autorizzato» (Sez. I Centrale d’Appello, sent. 15 ottobre 2024, n. 233). Sotto il profilo in esame, la predisposizione di meccanismi negoziali di sostanziale legittimazione preventiva di qualunque sforamento risulta equivalente, sul piano degli effetti, alle condotte costantemente censurate nei giudizi di responsabilità.