Commissario Vs Sanità privata: il Tar conferma la sospensiva sul decreto Toma fino a dicembre 2022, per il 2023 occorrono nuove firme
I rapporti tra sanità privata e Regione, per il 2023, dovranno essere regolati contrattualmente. Lo ha deciso il Tar Molise che si è espresso sulla questione. La decisione è la seguente: sospeso il decreto Toma con effetti fino al 31-12-2022.
Una decisione che salvaguarda il rapporto tra Regione e Privati e invita le parti a mettersi a tavolino e fissare i tetti di spesa massimi che occorrono per le prestazioni dei privati nei confronti dei pazienti molisani per il 2023
dicembre dello stesso anno.
Il Collegio dei magistrati amministrativi, Presidente Nicola Gaviano, giudice estensore Massimiliano Scalise, ha infatti rigettato la domanda cautelare relativamente all’anno 2023.
Gli istituti privati avevano chiesto non solo il blocco del decreto per il 2022 ma, nella stessa istanza cautelare, anche di contrastare in fase cautelare l’intendimento della regione di precludere agli erogatori che non avessero sottoscritto il contratto di budget per il 2022, di operare in regime di proroga dei contratti per il 2023, inibendo loro la possibilità di provvedere all’erogazione delle prestazioni sanitarie.
Questa seconda istanza dei privati, ha sancito il Tar, non risulta giuridicamente tutelabile poiché è la legge stessa che impone alla regione di procedere in via contrattuale per l’acquisto di prestazioni sanitarie. Una prescrizione inderogabile.
Ecco la sentenza integrale del Tribunale amministrativo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2022, proposto dalla Casa di Cura “Villa Maria” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Settore Sanitario della Regione Molise, il Sub-Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, la Regione Molise, la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, alla via Insorti D’Ungheria, n.74;
l’ASREM-Azienda Sanitaria Regionale del Molise, non costituita in giudizio;
nei confronti
del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, alla via Insorti D’Ungheria, n.74; della Medical Center s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Faletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Gea Medica s.r.l. unip., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto commissariale n. 35 del 27 ottobre 2022 del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, avente ad oggetto “Definizione dei livelli massimi di finanziamento per l’acquisto di prestazioni sanitarie, di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, erogabili dagli operatori privati accreditati con il servizio sanitario regionale, per l’anno 2022”;
- dell’allegato n. 1 (Documento Tecnico del Gruppo di Lavoro) e dell’allegato n. 2 (schema di “Contratto per l’acquisto dalle strutture private operanti in regime di accreditamento di prestazioni sanitarie” per l’anno 2022) al citato decreto;
- della nota di trasmissione dell’ASREM n. 112442 del 28 ottobre 2022 e di ogni atto a esso consecutivo e connesso;
- dello schema di “Contratto per l’acquisto dalle strutture private operanti in regime di accreditamento di prestazioni sanitarie” per la ricorrente per l’anno 2022;
- del provvedimento dell’ASREM n. 126485 del 5 dicembre 2022 recante la comunicazione che “non si provvederà ad accettare e contabilizzare le fatture emesse da codesta struttura e afferenti alle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogate nell’ultimo bimestre dell’anno 2022”;
ove occorra:
dello schema del “PO 2022-2024” trasmesso ai ministeri con invio SIVEAS n. 109 del 10 ottobre 2022 i cui contenuti restano sconosciuti alla ricorrente in quanto mai comunicato, con riserva di esperire motivi aggiunti;
- di ogni parere e verbale adottato dal Tavolo Tecnico ove pregiudizievole per la ricorrente, mai comunicati alla ricorrente e dunque dai contenuti sconosciuti, con riserva di esperire successivi motivi aggiunti;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai suddetti provvedimenti;
tutti nella parte in cui pregiudicano la posizione giuridica della Struttura ricorrente;
Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie delle Amministrazioni intimate e della Medical Center s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha lamentato in sintesi che, a seguito dell’esaurimento del budget di spesa approvato dalla Struttura Commissariale solo in prossimità della fine dell’anno 2022 con il DCA n. 35/2022, le veniva di fatto preclusa l’erogazione di qualsiasi prestazione per il Sistema sanitario regionale e nazionale nella parte terminale di tale anno 2022, con impatti gravemente pregiudizievoli sia sulle proprie attività imprenditoriali che sulle garanzie per l’utenza;
Visto il decreto cautelare n. 146/2022, con il quale il Presidente del T.A.R. Molise ha disposto, per l’arco temporale dal 13 al 31 dicembre 2022, la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati nella parte in cui essi inibivano anche l’esecuzione delle prestazioni cc.dd. salvavita, di quelle di ricovero con classe di priorità “A” o superiore e di quelle di assistenza ai pazienti in terapia intensiva o bisognevoli di ricovero post-operatorio, ritenendo prevalente la considerazione dell’estrema gravità del pregiudizio che, in difetto della misura cautelare, si sarebbe inevitabilmente prodotto, nel pur breve arco temporale indicato (e ormai decorso), ai danni della continuità, privandola di un nucleo minimo di prestazioni sanitarie essenziali;
Ritenuto, in esito all’esame collegiale del ricorso e della connessa domanda cautelare, che sussistano i presupposti per confermare quanto disposto con il decreto cautelare monocratico n. 146/2022, avuto riguardo ai pregiudizi irreversibili che in assenza di un tempestivo intervento sarebbero stati arrecati al diritto alla salute nel suo nucleo irriducibile;
Preso atto della maggiore ampiezza che l’istanza cautelare di parte ricorrente risulta presentare nell’ambito della memoria dimessa in giudizio in data 5 gennaio 2023, con la quale il privato sostiene le proprie ragioni non solo ai fini della conferma degli effetti della misura monocratica già ottenuta, ma altresì per la valenza che gli atti impugnati rivestirebbero anche in relazione al corrente esercizio 2023;
Rilevato, in proposito, che la ricorrente mirerebbe infatti a contrastare, in questa fase cautelare, anche l’intendimento della Regione di precludere, agli erogatori che non sottoscrivano il contratto di budget per l’anno 2022, di operare in regime di proroga dei contratti in essere per il 2023, inibendo loro la possibilità di provvedere all’erogazione delle prestazioni sanitarie;
Ritenuto che tale addizionale profilo della richiesta cautelare dell’Istituto ricorrente non risulta giuridicamente tutelabile, dal momento che la sottoscrizione di un accordo contrattuale con la Regione per l’acquisto delle prestazioni sanitarie è inderogabilmente prescritta in termini generali dall’art. 8-quinquies del d.lgs n. 502/1992;
Considerato inoltre, per completezza, e con specifico riferimento alla determinazione del budget relativo all’anno 2023, che, nel bilanciamento dei diversi interessi implicati nella vicenda, appaiono recessive le ragioni del periculum in mora paventato dalla parte ricorrente, attesa l’imprescindibile necessità di coordinare gli interessi degli operatori privati con la primaria esigenza del contenimento della spesa pubblica, vieppiù in una Regione soggetta al piano di rientro nel settore sanitario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) conferma le misure cautelari disposte col decreto del Presidente del Tribunale del 13 dicembre 2022 n. 146 con effetti fino al 31 dicembre 2022 e respinge, per quanto residua, l’istanza cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di gennaio dell’anno 2024.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
Francesco Avino, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimiliano Scalise Nicola Gaviano
IL SEGRETARIO