Terminal autobus Campobasso, Pino Ruta: la delibera della Giunta che affida i servizi alla Sea va ritirata immediatamente perché è di competenza esclusiva del Consiglio Comunale

L’affidamento della Gestione del Terminal bus di Campobasso alla Sea vìola alcuni principi. Lo sostiene il consigliere comunale e avvocato Pino Ruta. Che in veste di politico ha presentato una diffida alla sindaca Maria Luisa Forte, alla Giunta Comunale e al segretario dove li invita
a voler provvedere, con estrema urgenza, all’annullamento ed alla revoca della delibera di affidamento ai sensi degli art.21 nonies e quinquies della l.n.241/90, della citata delibera ed a voler sottoporre, quanto prima, al consiglio gli atti necessari e sufficienti all’adozione della migliore e più economica soluzione di gestione del Terminal.
Lo stesso Pino Ruta ha chiesto di verificare con urgenza del caso, sempre riguardo alla Sea, quanto rilevato con riferimento agli altri servizi di sgombero neve, manutenzione del verde e parcheggi e servizi cimiteriali adottando ogni alto necessario provvedimento volti a restituire efficienza ai servizi ed a contenere i costi.
Una copia della diffida è stata inviata alla competente Procura presso la Corte dei Conti ed all’ANAC affinchè accertino se dai fatti rilevati da Ruta possano evincersi fattispecie rilevanti sia sotto il profilo erariale che della legittimità.
Quali sono le violazioni? Ruta le ben specifica nella diffida che ha presentato. Ci sono ben 19 ordini di motivazioni che vi andiamo ora a spiegare.
La delibera di affidamento sarebbe in violazione della vigente normativa la quale impone, all’art 42, comma secondo, lett.e), che tali affidamenti in concessione, unitamente alla scelta della modalità di gestione, siano demandati alla competenza esclusiva del consiglio comunale che vi provvede sulla base di valutazione di opportunità e convenienza, anche economica, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, adottando le soluzioni più idoneo a garantire il perseguimento dei pubblici interessi;
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza “:, dunque escludendo, per tabulas, anche in presenza di urgenza, l’estromissione dell’organo consiliare;
3 conseguentemente, la giurisprudenza ha più volte rimarcato l’illegittimità degli atti adottati dalla Giunta (T.A.R. Catanzaro Calabria sez. I, 20/02/2013, n. 175; T.A.R. Catanzaro Calabria sez. I, 04/04/2011, (ud. 24/03/2011- dep. 04/04/2011) – n. 463: “che rientrando, per una chiara scelta legislativa, anche “l’affidamento” di “servizi mediante convenzione” nell’ambito della competenza del Consiglio, deve ritenersi che l’atto impugnato, essendo stato adottato dalla Giunta, deve ritenersi illegittimo per vizio di incompetenza;”);
4. che, peraltro, non sussistono neppure le ragioni di urgenza invocate nel provvedimento al fine di legittimazione di tale affidamento così come effettuato, in deroga, dalla giunta senza alcuna previa consultazione e/o previo deliberato del consiglio;
5. che, pertanto, tale affidamento, così come operato dalla giunta, organo non competente, in assenza di ragioni oggettive di urgenza, neppure invocabili ai fini della sostituzione di tale organo alle funzioni del consiglio, lede oltre alle competenze del consiglio ed a quelle del consigliere sottoscritto, anche i doveri di informazione e trasparenza, essendo stato leso il diritto di partecipazione dei cittadini titolati ad assistere alle attività ed alle sedute consiliari ai fini della trattazione di quelle materie che hanno un’incidenza diretta sui servizi e sul territorio;
6. che, come precisato anche dal Consiglio di Stato, “….l’organo consiliare interviene nella materia dei servizi pubblici in ordine alla decisione di principio circa il modulo organizzativo da adottare, mentre alla Giunta comunale è devoluta una funzione di attuazione politica delle scelte fondamentali operate dal Consiglio.” (Consiglio di Stato sez. V, 12/11/2013, n. 5421: Annulla Tar Lazio, Latina, n. 880 del 2012): conseguentemente, è compito del consiglio decidere, anche alla luce dei risvolti di natura economica ed erariale, sulla modalità di affidamento dei servizi in questione, ovvero sulla scelta di gestire i predetti servizi in economia, mediante concessione a terzi e/o mediante società pubblica, nel mentre la scelta in questione è stata operata non soltanto dalla Giunta, ma in totale assenza di qualsivoglia valutazione o parametro economico;
7. Che tale affidamento si pone, inoltre, in aperto contrasto con le stesse determinazioni fissate dall’Anac la quale ha sanzionato, in casi analoghi, il ricorso ad affidamenti diretti, anche in favore delle società partecipate, prescrivendo che, prima di affidarsi a proprie società In-house, occorre sempre verificare se convenga invece rivolgersi a privati: in particolare (E’ quanto ribadisce Anac con un Atto del Presidente del 18 maggio 2022 in materia di programmazione degli acquisti e delle procedure di gara);
8. che, dunque, anche per evidenti ragioni erariali, tale verifica e/o previa consultazione e comparazione con offerte di altri operatori andava effettuata mentre dal corpo della delibera non risulta essere stata disposta stante l’assenza, in motivazione, di qualsivoglia riferimento ad eventuali soluzioni comparative;
9. che tale violazione dei principi di apertura del mercato e di partecipazione è tanto più evidente per il caso in cui i servizi vengano affidati alle società partecipate a titolo oneroso, come nel caso di specie, per l’effettuazione di mansioni facilmente reperibili sul mercato, ed in assenza di qualsivoglia procedimento comparativo, necessario, peraltro ad individuare le soluzioni migliori e più economiche per il perseguimento di pubblici interessi anche economici ed erariali del comune;
10. che tali illegittimità risultano, pertanto, oltremodo rilevanti nella misura in cui la scelta in questione, operata senza poteri e senza alcuna valutazione/comparazione economica da parte della Giunta, comporta l’esborso di circa 65.000 euro , probabilmente l’inevitabile.
11. che, infatti, tali somme, peraltro suscettibili di aumentare con il passare del tempo, ben avrebbero potuto costituire oggetto di risparmio nell’eventualità in cui l’amministrazione, procedendo per tempo, come necessario, e con congrui anticipo rispetto a prevedibili scadenze ed incombenze, avesse adottato soluzioni di affidamento e/o di gestione volte non solo ad evitare esborsi, ma a garantire introiti, come potrebbe verificarsi per la gestione di quei servizi imprenditoriali suscettibili di sfruttamento economico;
12. che, dunque, é evidente il rischio di pregiudizio anche economico arrecato all’ente dall’omessa e tempestiva adozione di scelte gestionali necessarie e sufficienti a garantire il ricorso ad ordinarie procedura di scelta ed affidamento, evitando il ricorso a procedure d’urgenza o provvisorie, peraltro dirette, conseguenti a non giustificati né motivati ritardi, ovvero in assenza di quei presupposti volti a legittimarli (posto che l’urgenza legittimante eventuali affidamenti diretti non e’ giammai quella imputabile a ritardi dell’amministrazione medesima ma a factum principis o a causa di forza maggiore o circostanze non prevedibili e sopravvenute, non ravvisabili, né indicate, nel caso di specie);.
13. che, peraltro, da notizie apprese nel corso della commissione mobilita in data 4 giugno, sembrerebbe che la società SEA abbia anche proceduto ad avviare procedure di assunzione di ulteriore personale in ragione di tale ulteriore compito affidatole dalla Giunta;
14. che per altri analoghi affidamenti alla Sea sono già stati riscontrati disservizi e/o notevoli esborsi di danaro pubblico, come per lo sgombero neve (con diverse centinaia di migliaia di euro erogati ogni anno anche in assenza di nevicate); per la manutenzione del verde, anch’esso gestito in assenza anche di recente, di un programma o piano, con erogazioni, in favore della SEA, di diverse decine di migliaia di euro e con un servizio manifestamente deficitario; nonché in materia di gestione dei parcheggi;
15. che tali consistenti affidamenti alla SEA con esborsi di diverse centinaia di migliaia di Euro da parte del Comune, rendono necessaria una revisione dei servizi attualmente gestiti dalla SEA, ed un controllo sulle modalità con le quali tali servizi vengono gestiti e sulle connesse modalità di organizzazione ed effettuazione delle conseguenti massicce assunzioni;
16. che sono state riscontrate analoghe modalità di affidamento dei servizi, mediante delibera di Giunta, ovvero in assenza di consiglio, anche con riguardo ad affidamenti e/o proroghe e/o ampliamenti dell’oggetto dell’affidamento, ovvero, nello specifico, con riguardo alla gestione di servizi oltremodo deficitari come nel caso dei servizi cimiteriali, esternalizzati, affidati con project financing, più volte ampliati e prorogati, con conseguente lievitazione dei costi dei loculi a carico dell’utenza;
17. che, pertanto, anche con riguardo ad affidamento e/o alle proroghe e/o ampliamenti di analoghe scelte in materia di di servizi, sembrano essere state effettuate delibere di affidamento dal Comune di Campobasso per il tramite della Giunta, anziché del consiglio, con riguardo ad altri servizi pubblici, spesso innovando e/o stravolgendo il precedente assetto: dunque contravvenendo a quanto più volte ribadito dalla stessa giurisprudenza la quale ha confermato (T.A.R. Campobasso Molise sez. I, 31/07/2020, n. 222) che ai sensi del comma secondo dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 …dalla ripartizione di competenze tra Giunta e Consiglio comunale in materia di proroga di concessioni, si è già occupato questo Tar (Tar Molise, Sez. I, sentenza n. 461 pubblicata il 18 luglio 2018) dando rilievo alla valenza novativa o meno dell’atto di proroga.
18. In applicazione del predetto chiaro quadro normativo e della predetta giurisprudenza, occorre pertanto verificare se le convenzioni attraverso la quale si è originariamente affidato un servizio pubblico abbiano subito, in sede di proroga e/o ampliamento, modifiche rilevanti o meno, ripristinando quanto prima, con riguardo a desse, la imprescindibile legalità oltre alla funzionalità di quei servizi deficitari (come per il caso dei servizi cimiteriali e per il verde) e/o oltremodo onerosi (come per il caso dello sgombero neve e/o dei parcheggi);
19. che tali attività, tali disservizi e tali consistenti erogazioni di pubbliche risorse, benché reiteratamente segnalati in occasione dell’approvazione dei bilanci e/o rendiconti, non hanno costituito oggetto di alcuna adeguata conseguente iniziativa dell’amministrazione stante la recente di delibera adottata dalla Giunta per l’affidamento in favore della SEA del servizio anche in assenza di competenza da parte dell’esecutivo.
Che cosa prevede la delibera per cui si procede a diffida?
La delibera n.121/26 con la quale la GM ha proceduto all’affidamento, provvisorio, alla Sea spa, dei servizi connessi alla gestione del terminal bus di Campobasso, ovvero dei seguenti servizi:
- il servizio di vigilanza notturna, almeno per quattro passaggi ispettivi;
- il servizio di pulizia quotidiana e periodica (spazzamento e lavaggio) dell’intero spazio destinato a sala d’aspetto, della superficie di circa mq.436,82 (costituita da salone di mq.366,50, infopoint di mq.13,22, front office biglietteria mq.39,00, accessi 1-2-3 di complessivi mq.18,10), ivi compresa la pulizia delle relative vetrate e la pulizia dei servizi igienici aventi la superficie di mq.33,20;
- assicurare un presidio ai fini della integrità ambientale del fabbricato e dell’area limitrofa e come deterrente per scoraggiare atti illeciti o indesiderati;
- riallocare opportunamente le attuali biglietterie all’interno del fabbricato – piano terra, negli appositi spazi all’uopo individuati, con contestuale rimozione dei relativi piccoli box prefabbricati installati sul piazzale esterno che attualmente ospitano le biglietterie delle Società SATI spa, Società A.T.M. spa (attraverso la concessione degli spazi all’interno del fabbricato e contestuale risoluzione dei contratti concessori in essere);
tale affidamento, come precisato al punto 3 della delibera, è stato adottato, “per le ragioni di urgenza e pubblico interesse riportate in narrativa, il presente atto di indirizzo finalizzato all’affidamento temporaneo, per la durata di mesi nove, alla società in house SEA Servizi e Ambiente spa, per lo delle seguenti attività, come da offerta allegata di cui alla nota, prot. n° 29057 del 21/04/26 (all.1), in modo che attraverso un controllo diretto e unitario, del quale si assumerà la responsabilità, venga garantita l’efficienza e la trasparenza nella erogazione del servizio: o servizio di pulizia quotidiana e periodica (spazzamento e lavaggio) dell’intero spazio destinato a sala d’aspetto e pulizia dei servizi igienici; attività di presidio ai fini della integrità ambientale del fabbricato e dell’area limitrofa; o coordinamento unitario e integrato dei servizi di cui innanzi;” dando atto al successivo punto 4, “che la spesa complessiva per i servizi da rendersi di cui alle lett. a), b), c), d) del precedente punto 2), per la durata di mesi nove, è determinata in € 65.900,00 e trova copertura sul capitolo di spesa n°5327/1 del bilancio ’26 denominato “Servizi per la gestione del Terminal”;
Qui la delibera completa.


