Parla la Corte Costituzionale: ridurre prima le spese indistinte e poi toccare quelle sanitarie

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di Vincenzo Iacovino

In un contesto di risorse scarse, «per fare fronte a esigenze di contenimento della
spesa pubblica dettate anche da vincoli euro unitari, devono essere prioritariamente
ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a
garantire il “fondamentale” diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., che chiama in causa imprescindibili esigenze di tutela anche delle fasce più deboli della popolazione, non in grado di accedere alla spesa sostenuta direttamente dal cittadino, cosiddetta out of pocket».
È quanto si legge nella sentenza n. 195 del 2024, depositata ieri 6/12/2924, con cui la Corte costituzionale ha deciso il ricorso della Regione Campania

La sentenza ha sollecitato il legislatore, al fine di «scongiurare l’adozione di “tagli al buio”», ad «acquisire adeguati elementi istruttori sulla sostenibilità dell’importo del contributo da parte degli enti ai quali viene richiesto» e a non trascurare, per garantire maggiore effettività al principio di leale collaborazione, il
coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, di cui l’art. 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
La sentenza ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 527,
quinto periodo, della legge di bilancio per il 2024, ma solo nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre, a seguito del mancato versamento del contributo dovuto da parte delle regioni, quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia e, in particolare, della tutela della salute.
Ciò in quanto, «nemmeno nel caso in cui la regione non abbia versato la propria
quota del contributo alla finanza pubblica, lo Stato può “rispondere” tagliando risorse
destinate alla spesa costituzionalmente necessaria, tra cui quella sanitaria – già,
peraltro, in grave sofferenza per l’effetto, come si è visto, delle precedenti stagioni
di arditi tagli lineari – dovendo quindi agire su altri versanti che non rivestono il
medesimo carattere»: il diritto alla salute, infatti, «coinvolgendo primarie esigenze
della persona umana», non può essere sacrificato «fintanto che esistono risorse che il
decisore politico ha la disponibilità di utilizzare per altri impieghi che non rivestono
la medesima priorità».
Da ultimo, la sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 557
dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui non prevede che il decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
diretto a individuare i criteri e le modalità di riparto, nonché il sistema di
monitoraggio dell’impiego delle somme, del «Fondo per i test di Next-Generation
Sequencing per la diagnosi delle malattie rare», sia adottato d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano.

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