Legge del dissenso, l’opinione della direttrice: una vergogna, per la violenza sessuale si torna al medioevo. Pene diminuite, vittime di Serie A e B. Grazie Lega!!!

Il 25 novembre l’accordo Meloni- Schlein sembrava cosa fatta: senza un consenso esplicito si realizza il reato di violenza sessuale.
Come voleva la deputata del Pd, la ex presidente della Camera Laura Boldrini.
Il testo si è arenato al Senato. Poi la proposta di emendamento della senatrice Giulia Bongiorno della Lega.
Non solo si torna dal consenso al dissenso, deve essere la vittima del reato ( troppo spesso donna) a dire un esplicito no, ma si istituiscono anche le violenze di Serie A (quelle punite con pene da 6 a 12 anni) e quelle di Serie B denominate di minore gravità, che vedranno una riduzione della pena a una forchetta tra i 4 e i 10 anni.
È una vergogna, lo voglio dire chiaramente. Chi scrive lo dice senza esitazioni.
Non possono esistere pene diverse in base al tipo di violenza. Ancora una volta il legislatore non ha ascoltato le vittime.
Tutte subiscono un contraccolpo psicologico e nessun tribunale penale si dovrebbe arrogare il diritto di stabilire se una violenza è lieve o grave.
Ma grazie al sito www.sistemapenale.it diretto da Gianluigi Gatta vi forniamo una disamina giuridica di cosa cambia e cosa no.
Nella seduta del 22 gennaio 2026, la Presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha presentato in qualità di relatrice un emendamento che riformula l’art. 609 bis c.p. rispetto alla versione approvata dalla Camera.
L’emendamento della Presidente Bongiorno, non ancora sottoposto a votazione, riformula così la disposizione sulla violenza sessuale.
«Art. 609-bis – (Violenza sessuale)
Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.
La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità».
- Rispetto al testo del disegno di legge A.S. 1715, approvato alla Camera all’unanimità il 19 novembre 2025, l’emendamento Bongiorno:
a) abbandona il modello del consenso (“assenza di consenso” libero e attuale) in favore del modello del dissenso (“contro la volontà”, espressione che ricorre anche nella violazione di domicilio ex art. 614 c.p.). Il modello del dissenso è adottato ad es. nel codice penale tedesco (§ 177);
b) precisa il concetto di “volontà contraria” stabilendo che essa ricorre anche quando il fatto è commesso a sorpresa (come nel caso delle condotte repentine – es., palpeggiamenti) ovvero, approfittando dell’impossibilità della persona offesa di esprimere il dissenso (ad es., perché ubriaca o sotto l’effetto di stupefacenti). Tale precisazione riprende il modello del § 177 del codice penale tedesco, pure improntato al modello del dissenso. Da notare che non si fa riferimento a un dissenso che può essere manifestato in ogni momento (anche dopo un iniziale consenso), come già riconosce peraltro la giurisprudenza;
c) precisa – in linea con quanto prevede l’art. 36 della Convenzione di Istanbul per l’accertamento dell’assenza del consenso – che la volontà contraria deve essere valutata “tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso”;
d) prevede non più la stessa pena per condotte dal differente disvalore (in particolare, quelle propriamente violente – per l’uso di forza fisica o minaccia – e quelle non violente), ma – in linea con il principio costituzionale di proporzionalità della pena – modula la pena diversamente per i fatti commessi contro la volontà (reclusione da 4 a 10 anni), da un lato, e, dall’altro lato, per i fatti più gravi perché commessi con violenza o minaccia o abuso di autorità o approfittamento di condizioni di inferiorità psicofisica (reclusione da 6 a 12 anni, cioè la stessa pena comminata oggi dall’art. 609 bis c.p.). Da notare che, rispetto alla vigente cornice edittale, (una volta tanto) non viene aumentato il massimo ma diminuito il minimo per i fatti privi di particolari modalità della condotta (con effetti di retroattività della lex mitior, che sarebbe limitata ex art. 2, co. 4 c.p. ai procedimenti in corso e non anche a quelli definiti con sentenza irrevocabile)
e) abbandona il (non privo di problemi) riferimento all’abuso di non meglio precisate condizioni di “particolare vulnerabilità” della persona offesa (diverse da quelle di vera e propria inferiorità psico-fisica);
f) modifica l’attenuante dei casi di minore gravità facendola dipendere dalle modalità della condotta dalle circostanze del caso concreto nonché dal danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa (che sembra invero assai difficile da dimostrare);
g) non fa più riferimento ai fatti commessi traendo in inganno la persona offesa attraverso la sostituzione di persona (con effetto di abolitio criminis in rapporto a un’ipotesi non frequente ma non assente nella prassi: es., chi si finga medico o millanti di essere un agente nel settore del cinema, della moda o della musica, in grado di avviare la persona offesa a una promettente carriera).
- L’emendamento, pur non privo di alcuni segnalati profili problematici, recepisce diverse indicazioni emerse nell’ambito delle audizioni parlamentari e del dibattito scientifico, migliorando sotto diversi aspetti il testo. La scelta politico-criminale di optare per il modello del dissenso alla tedesca (tenendo conto, cioè, anche dei casi di impossibilità di esprimere il dissenso) è in linea con indicazioni emerse in dottrina, anche sulle pagine di questa Rivista, ma è certo diversa da quella accolta unanimemente alla Camera a novembre. La proposta della Relatrice del disegno di legge, al Senato, ha così dato adito a polemiche e critiche da parte dell’opposizione, cui si deve peraltro l’originaria iniziativa di presentare il disegno di legge. Ciò detto, i profili di critica politica – concentrati sul mancato rispetto degli accordi presi dai partiti prima del voto alla Camera e sull’iter del disegno di legge, nonché quelli relativi alle scelte politico-criminali e ideologiche di fondo – devono essere tenuti distinti da quelli di natura tecnico-giuridica e di compatibilità con i principi del sistema”.
Bentornato medioevo. Grazie al centrodestra. Lo stesso che vuole radicalmente riformare il sistema giudiziario italiano.
Ci manca soltanto che qualche altro preveda anche il ritorno al reato contro la pubblica morale.
Vorremmo sapere come sia possibile stabilire se il danno ricevuto dalla violenza sia più o meno grave.
Ci sono sopravvissute a una violenza sessuale che si portano dietro i danni di quanto subito per tutta la vita.
La modifica irreversibile del corpo delle vittime è garanzia di gravità: lo sfregio del volto e danni fisici di varia natura.
Ma come si quantifica dopo soli pochi mesi dai fatti l’effettivo danno psicologico?
Impossibile come impossibile dire che i danni psicologici siano inferiori rispetto a quelli fisici.
C’è chi non riesce più a manifestare dissenso o consenso dopo uno stupro.
Se ne subisce un secondo, solo perchè vittima di freezing, si valuterà il fatto come un danno minore perché non è stata picchiata e non ha la cosmesi dello stupro?
Niente è medioevo. Altro che progresso. Con questo emendamento meglio nessuna legge. E ancora una volta le donne di destra si sono comportate da nemiche del proprio genere.


