In una Regione Commissariata nessuna legge regionale e atto di organizzazione può essere adottato dall’Asrem in assenza del piano aziendale

di Vincenzo Iacovino
Dopo circa 12 anni la Cassazione ha decretato la definitiva illegittimità del provvedimento del Direttore Generale della ASREM, che in assenza del piano aziendale, ha ritenuto di revocare l’incarico di direzione del dipartimento di prevenzione di Isernia e Agnone e di nominare il direttore del dipartimento unico.
I dirigenti, ritenendo di aver subito un’illegittima revoca, assistiti dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, si sono rivolti ai giudici del lavoro. Il Tribunale respinge il ricorso ma la Corte di Appello ribalta la decisione. La ASREM è ricorsa in Cassazione e i dirigenti hanno resistito.
I giudici della Suprema Corte, nel confermare la decisione d’appello, hanno rigettato il ricorso, evidenziato che la materia della organizzazione e del funzionamento delle aziende sanitarie locali (già unità sanitarie locali), è materia di legislazione concorrente, ex art.117 comma secondo Cost., siccome immediatamente afferente alla tutela della salute.


La potestà legislativa spetta dunque alle Regioni, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legislazione dello Stato. Ne deriva il concorso di tre fonti: la legislazione dello Stato, cui spetta dettare i principi fondamentali (d.lgs.n.502/1992); la legislazione regionale; l’atto aziendale di diritto privato.
Gli ermellini hanno sottolineato che, l’art.3 comma 1 bis d.lgs. n.502/1992 e ─ con particolare riferimento al tema del dipartimento di prevenzione ─ l’art.7 bis d.lgs. cit. prevedono che: «In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.».
La Corte ha evidenziato come l’art.5 comma 1 della legge regionale n.9/2005 prevede che: «La ASREM disciplina l’organizzazione ed il funzionamento mediante atto aziendale di diritto privato di cui all’art. 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/1992». Il successivo comma 3 prevede poi che: «L’atto aziendale definisce e disciplina: a) l’assetto organizzativo dell’ASREM in modo da assicurare l’esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
La Corte ha infine precisato che la Regione Molise, essendo soggetta a commissariamento per l’attuazione del piano di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria, la cui disciplina è vincolante, per la Regione che li ha sottoscritti, è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro.
Per i Giudici Supremi il provvedimento «con il quale è stata riorganizzata l’Area Medica del Dipartimento di Prevenzione», pur costituendo immediata attuazione dell’atto aziendale, è illegittimo per la mancanza di validazione del provvedimento da parte della struttura commissariale.
Per gli Ermellini, il giudice d’appello ha fatto esatta applicazione delle norme di diritto, statali e regionali, laddove ha ritenuto che la istituzione del dipartimento unico di prevenzione dovesse essere preceduta dall’atto aziendale di diritto privato pienamente efficace.
In conclusione, i responsabili dei dipartimenti di prevenzione di Isernia e Agnone sono sati illegittimamente revocati dal DG con il conseguente diritto al risarcimento dei danni.
Questa decisione, oltre ad introdurre l’importante principio di diritto, conferma come la sanità molisana, sia soggetta a commissariamento per l’attuazione del piano di rientro da disavanzo sanitario, e pertanto gestita di fatto dallo stato su cui dovrebbero gravare tutti i relativi costi.


