Epidemia colposa da Covid, Iacovino: finalmente esistono giudici a Roma non solo a Berlino

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di Vincenzo Iacovino

La Cassazione, sollecitata dalla Procura, rimette alle Sezioni Unite la questione giuridica controversa: “Se il reato di epidemia colposa può essere provocata anche da una condotta omissiva”.

Va sottolinearo che la questione era già stata denunciata dal comitato “VERITÀ E DIGNITA’ VITTIME COVID 19”.
Ma come sappiamo a Campobasso la denuncia é stata archiviata dal GIP, su richiesta della Procura della Repubblica sul presupposto che la denunciata pandemia colposa non possa mai derivare da condotte omissive.

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Condotte omissive denunciate e comprovate documentalmente.

  1. Con sentenza in data 28.3.2024 il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, ha assolto perché il
    fatto non sussiste A.A. dal reato di cui agli artt. 40, comma 2, 438, comma 1, e 452, comma 1, n. 2, cod.
    pen. perché, quale sub delegato del datore di lavoro ex art. 16, comma 3-bis, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
    per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia ed inosservanza degli obblighi di cui all’art.
    77, comma 4, lett. h) D.Lgs. cit., non fornendo ai lavoratori dell’Ospedale civico di A i necessari
    dispositivi di protezione individuale in numero idoneo contro la diffusione del Sars-CoV2 all’ interno
    dell’Ospedale, non assicurando ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata sul rischio
    biologico, mediante le condotte meglio descritte nel capo di imputazione, e non adottando misure
    collettive ed individuali di protezione dal rischio biologico da Sars CoV2, cagionava un’epidemia
    nell’Ospedale (marzo- aprile 2020).
    Il Tribunale ha ritenuto che il reato di epidemia possa essere integrato soltanto dalla condotta di
    diffusione di germi patogeni che implica un comportamento attivo, sicché non può configurarsi il delitto de quo se la condotta si è concretizzata in forma omissiva, trattandosi di modalità diverse da
    quelle contemplate dalla norma incriminatrice.
  2. Avverso detta sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari ha proposto
    ricorso immediato per cassazione articolato in un motivo con cui ha dedotto l’ inosservanza degli
    artt. 40, comma 2, e 438 cod. pen., censurando la sentenza impugnata laddove ha ritenuto
    l’ inapplicabilità dell’art. 438 cod. pen. in ipotesi di condotta omissiva, che invece è stata contestata
    all’ imputato, e ciò in quanto l’art. 40, comma 2, cod. pen. sarebbe inapplicabile ai reati a forma
    vincolata, tra i quali va annoverata l’epidemia.
    Si sostiene che nessuna delle due affermazioni è corretta. La ritenuta inapplicabilità dell’art. 40 cpv
    cod. pen. ai reati a forma vincolata confligge con quanto affermato dalla giurisprudenza secondo cui la
    predetta norma sarebbe applicabile anche ai reati a forma vincolata. Si contesta altresì che il reato di
    epidemia sia un reato a forma vincolata, atteso che il legislatore non ha selezionato una modalità di
    commissione ma ha solo preso atto dell’unica modalità possibile. Quanto alla realizzazione della
    diffusione di germi patogeni anche in forma omissiva, si osserva che l’omissione consiste nel non
    inserire il dovuto ostacolo alla diffusione, come avvenuto nel caso di specie.
    Si evidenzia che a riguardo vi è una contrapposizione di opinioni nella giurisprudenza di merito (nel
    caso di specie anche all’ interno del medesimo ufficio giudiziario) e si chiede che ex art. 618 comma 1,
    cod. proc. pen. la questione venga rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione
    3.La cassazione esaminati i precedenti della Corte sul tema, ha ritenuto che la tesi accolta da Sez. 4, n. 9133 del 12.12.2017, dep. 2018, Rv. 272261 debba essere superata in favore di un’ interpretazione più ampia che ammette la realizzazione del reato di
    epidemia colposa anche in forma omissiva. Per l’effetto con ordinanza n. 42624 del 21.11.2024 la IV Sezione della Cassazione penale ha rimesso alle Sezioni Unite ponendo il seguente quesito: “se il reato di cui agli art.438,comma 1 e 452, comma 1,n.2 codice penale possa essere realizzato anche in forma omissiva”.

Attendiamo con interesse la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione per capire cosa si potrà fare per la denunciata epidemia che ha colpito il Molise aggravata da evidenti condotte colpose di diversi soggetti chiamato in causa e assolti perché il reato omissivo è stato ritenuto dai giudici non contemplato dal codice.

www.iacovinoeassociati.it