Decadenza direttore generale Asrem, Iacovino spiega perché non è automatica a fronte dei risultati raggiunti

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Con la delibera di Giunta n. 279 del 29 luglio 2026, la Regione Molise ha esteso per altri due anni l’incarico del vertice ASREM. Ne è’ seguito un accesso dibattito politico incentrato sulla mancata decadenza del direttore generale dell’ASReM (Azienda Sanitaria Regionale del Molise) ritenuta automatica per il mancato raggiungimento degli obiettivi vincolanti di bilancio e di gestione.

Va ricordato che la legge regionale e i piani di rientro sanitario impongono la decadenza del direttore generale se non vengono centrati gli obiettivi assegnati, come il risanamento dei conti e la riduzione delle liste d’attesa.

Le opposizioni hanno denunciano il mancato rispetto di tali parametri, citando un bilancio sanitario in forte perdita, e contestano il rinnovo prima della verifica ufficiale del nucleo di valutazione.

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La Giunta guidata dal presidente Francesco Roberti ha invece espresso una valutazione positiva sull’operato del manager basandosi su una relazione interna, individuando cinque motivazioni principali per il rinnovo fino al 2028:

  1. Continuità nell’attuazione del PNRR
    L’interruzione del mandato del vertice aziendale avrebbe potuto rallentare i progetti in corso legati ai fondi europei. La priorità indicata è quella di completare i progetti edilizi e di ammodernamento tecnologico della rete ospedaliera senza subire vuoti di gestione.
  2. Riorganizzazione dell’assistenza territoriale (DM 77/2022)
    La Giunta ha ritenuto fondamentale mantenere la stessa guida strategica per dare piena attuazione al Decreto Ministeriale 77/2022. Questo piano prevede la riorganizzazione profonda della sanità sul territorio molisano, attraverso l’attivazione e il consolidamento delle Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali (COT).
  3. Obiettivi di riequilibrio economico-finanziario
    Nonostante il forte disavanzo registrato (e contestato dalle opposizioni), l’esecutivo regionale ha inserito tra le motivazioni proprio la necessità di proseguire nel percorso di risanamento e riequilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Secondo la linea della maggioranza, un cambio al vertice in questa fase delicata avrebbe compromesso la stabilità finanziaria precaria dell’azienda.
  4. Applicazione del prolungamento legale del mandato
    La normativa nazionale (D.Lgs. 502/1992) prevede che i contratti dei Direttori Generali possano durare da 3 a 5 anni. Poiché l’incarico iniziale di Di Santo era stato fissato a 3 anni (con scadenza a settembre 2026), la Giunta ha semplicemente esercitato la facoltà di estendere il rapporto di lavoro fino al tetto massimo dei 5 anni, precisando che l’atto rimarrà efficace fino all’espletamento di un futuro avviso pubblico di selezione.
  5. Consolidamento e potenziamento del personale
    La delibera fa riferimento ai risultati strategici già conseguiti dalla direzione uscente, includendo i recenti bandi per la riorganizzazione dei quadri dirigenziali e le procedure volte a colmare la carenza di medici e personale sanitario nelle strutture regionali.

Ora c’è da chiedersi: la giunta regionale poteva estendere il contratto o piuttosto avrebbe dovuto avviare la procedura di decadenza secondo quanto eccepito dalla minoranza ?

A tal riguardo va evidenziato che la decadenza non è automatica.

La Corte di Cassazione ha chiarito di recente che il semplice mancato raggiungimento del pareggio di bilancio (il risultato utile) non fa scattare automaticamente la decadenza o il divieto di rinnovo. Per rimuovere un manager, la Regione deve dimostrare un suo inadempimento colposo.

La corte ha specificato che, in questi casi, la prestazione richiesta non è garantire un risultato, ma svolgere l’attività con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico (art. 1176, comma 2, c.c.).

L’inadempimento, quindi, non può essere dedotto ‘ipso facto’ dal mancato raggiungimento degli obiettivi. Quest’ultimo può essere la conseguenza di una prestazione non diligente, ma non è la prova dell’inadempimento stesso.

In pratica spetta all’amministrazione che contesta l’operato del dirigente dimostrare che il fallimento degli obiettivi è stato causato da una sua condotta negligente, imprudente o incompetente. Non è pertanto sufficiente un mero raffronto statistico dei dati.

Peraltro, la corte ha precisato che se le perdite finanziarie sono strutturali o causate da fattori esterni (come il piano di rientro storico della sanità molisana), il manager può essere confermato.

Avv. Vincenzo Iacovino

@follower Vincenzo Iacovino