Cobas: siamo tutti garantisti ma… per alcuni no!

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Se un dirigente dell’ufficio contratti e un dipendente dello stesso ufficio sono indagati rispettivamente per abuso d’ufficio e corruzione, l’Amministrazione e, in particolare, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, la prima valutazione che si trova a compiere è quella relativa all’opportunità/obbligo di procedere al trasferimento del dipendente ad altro incarico. Si tratta della misura cosiddetta della rotazione straordinaria. Il dipendente su cui grava il sospetto di una condotta di natura corruttiva viene rimosso dall’ufficio in cui presta l’attività, al fine di prevenire il danno all’immagine di imparzialità dell’Amministrazione. (art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 e art. 16, c. I, lettera 1-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165) e le indicazioni ANAC, contenute nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019.
L’art. 3, comma I, della legge 97/2001, disciplina il trasferimento del dipendente per il quale è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater e 320 del codice penale. Quindi “… lo trasferisce ad ufficio diverso…” la misura è da intendersi come obbligatoria, al momento in cui il dipendente è rinviato a giudizio per uno dei reati indicati, tra i quali è contemplata la corruzione ma non l’abuso d’ufficio. L’art. 16, comma 1, lettera 1-quater, del d.lgs. 165/2001, contempla, tra i compiti e i poteri dei dirigenti generali, il monitoraggio “delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”. Da prima la norma interpretata in maniera restrittiva sul piano del momento rilevante per applicare la rotazione straordinaria, individuando nella richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari. Successivamente, con la delibera n. 215 del 26 marzo 2019, l’ambito di applicazione della rotazione straordinaria si è esteso, anticipando il momento dell’adozione della misura cautelare a quello in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato, di cui all’art. 355 c.p.p. sulla considerazione che il termine “procedimento penale” comprende, anche, la fase delle indagini preliminari. Quindi non appena l’Amministrazione viene a conoscenza di indagini penali a carico di un dipendente, acquisisca le informazioni utili a valutare se e come applicare la rotazione straordinaria, tenendo in conto della gravità delle imputazioni e dello stato degli accertamenti compiuti dall’autorità giudiziaria. In ogni caso, ciò che I’ANAC raccomanda è di adottare comunque un provvedimento in cui si dia conto dell’applicazione o meno della misura e di motivarlo adeguatamente.
Perché per un dipendente o dirigente le norme sono restrittive e per gli altri no?